Statuto

PREAMBOLO

Se il perseguimento dello sviluppo richiede un numero sempre più grande di tecnici, esige ancor di più degli uomini di pensiero capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca d’un umanesimo nuovo, che permetta all’uomo di ritrovare sé stesso, assumento i valori superiori d’amore, di amicizia, di preghiera e di contemplazione. (Populorum Progressio, n. 20)

La F.U.C.I., Federazione Univesitaria Cattolica Italiana, nata nel 1896 dall’unione di circoli universitari cattolici esistenti in alcune città d’Italia, è una  aggregazione ecclesiale di gruppi di studenti universitari che, negli anni dello studio e della formazione, vogliono percorrere insieme un cammino di fede e di crescita culturale, vivendo un’esperienza di Chiesa nel solco della tradizione centenaria della Federazione.

La F.U.C.I. si riconosce pienamente nelle note caratteristiche dell’azione cattolica indicate nell’Apostolicam Actuositatem1 e nei criteri di ecclesialità espressi nella Christifideles Laici. Nel desiderio di essere luogo in cui si possa realizzare ed esprimere la missione evangelizzatrice della Chiesa, la F.U.C.I. promuove cammini formativi, di maturazione spirituale, di approfondimento teologico e di arricchimento culturale e offre una testimonianza di vita cristiana nella cura per gli studenti universitari. In particolare, la F.U.C.I. riconosce come proprie le finalità e la missione dell’Azione Cattolica Italiana, mantenendone viva l’attenzione per la realtà universitaria e interpretandone lo stile in questo specifico ambiente.

Dalla tradizione dell’Università la F.U.C.I. assume il metodo della ricerca come stile di approccio alla realtà, attraverso la disponibilità alla fatica del pensare, ad esaminare i problemi e a discutere criticamente sui contenuti che vengono trasmessi, per scoprire la gioia di uno studio che non si accontenta di tesi precostituite, ma che ama sinceramente l’indagine. La riflessione teologica, biblica e culturale è lo strumento di formazione che la F.U.C.I. propone a ciascuno affinché possa confrontare se stesso con le questioni nodali che riguardano l’uomo e che innervano tutta la cultura e affinché gli anni della vita universitaria possano rivelarsi fecondi per chi voglia aprirsi alla ricerca della Verità mediante un approfondimento critico della fede coerente con la propria maturità culturale.

Le proposte della F.U.C.I. sono caratterizzate dallo stile della mediazione culturale, intesa come sintesi vitale di fede e cultura, come dialogo fra i contenuti della fede e le acquisizioni culturali di ciascuno. Vissuta nelle dimensioni della condivisione, del confronto e della missione, la mediazione culturale ricerca i semi e i frutti del bene anche nell’alterità e nella differenza, rendendo accoglienti senza confusioni e capaci di dialogo senza prevaricazioni.

La F.U.C.I., nel suo intento formativo, dedica un’attenzione particolare ad una intensa vita spirituale che si alimenta nel tempo della preghiera personale e comunitaria, nelle celebrazioni liturgiche, nella partecipazione condivisa all’Eucarestia e nella lettura meditata della Parola di Dio, anche attraverso il metodo monastico della lectio divina. Il legame con la tradizione monastica si esprime particolarmente nelle Settimane Teologiche, avviate da monsignor Montini nel 1934 e ospitate dalla Comunità benedettina di Camaldoli, che costituiscono un importante appuntamento di formazione teologica, in dialogo con la
tradizione viva della Chiesa e con la cultura del proprio tempo.

Strettamente legato all’approfondimento teologico e culturale è l’impegno della F.U.C.I. per l’educazione ad una coscienza politica intesa come formazione di uomini e donne che, sensibili alla ricerca del bene comune e alla difesa dei diritti di ciascuno, sappiano mettersi responsabilmente e generosamente a servizio non solo della comunità cristiana, ma anche della comunità civile. Pertanto si impegna ad educare alla professionalità, per fornire un servizio serio e competente nel futuro ambiente di lavoro; a provocare interesse e senso critico riguardo le questioni e i problemi che investono il mondo contemporaneo; ad attivare il dialogo con le istituzioni e le organizzazioni civili per consolidare la collaborazione e far crescere in ciascuno la coscienza di una cittadinanza attiva e responsabile. Nell’Università la F.U.C.I. si impegna a creare occasioni di confronto costruttivo su tematiche inerenti il mondo universitario e il suo continuo aggiornarsi. Invita alla partecipazione attiva alla vita studentesca.

La struttura federativa della F.U.C.I. favorisce la partecipazione democratica di tutti i suoi aderenti alla vita e all’attività della Federazione. Le procedure democratiche, le modalità deliberative, il rispetto delle regole conosciute e condivise da tutti sono preziose opportunità per educarsi alla corresponsabilità e alla partecipazione. La tradizione di condividere, uomini e donne, le responsabilità ad ogni livello esprime la volontà di ricercare un equilibrio tra sensibilità differenti e complementari, attraverso il dialogo e l’ascolto reciproco.

La F.U.C.I., per la vicinanza di stile formativo e di impegno culturale, mantiene un legame proficuo consolidatosi nel tempo con il M.E.I.C., Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, che continua e rinnova la storia del Movimento Laureati di Azione Cattolica; con esso condivide la fondazione e l’adesione a Pax Romana, movimento cattolico internazionale di intellettuali e professionisti, nato dopo la Prima Guerra mondiale per promuovere la pace e i diritti umani.

La F.U.C.I., infine, è co-fondatrice e aderente alla Jeci-Miec, Jeunesse Studiante Catholique Internazionale – Mouvement Internazionale des Etudiantes Catholiques, il coordinamento internazionale delle aggregazioni studentesche ecclesiali del quale sostiene e promuove le attività, sperimentando l’importanza di una apertura di orizzonti verso l’Europa ed il mondo.

  1. La Federazione Universitaria Cattolica Italiana, che in seguito sarà denominata F.U.C.I. e fondata nel 1896, è una aggregazione ecclesiale di gruppi di studenti universitari.
  2. I gruppi della F.U.C.I., che si riconoscono pienamente nelle quattro note caratteristiche dell’azione cattolica precisate dal Concilio Vaticano II (Apostolicam Actuositatem, n. 20), operano nella Chiesa particolare e nelle Università.
  3. La Presidenza Nazionale della F.U.C.I. ha sede in Roma.
  1. La F.U.C.I. si propone di formare nei giovani studenti universitari una matura coscienza cristiana orientata alla corresponsabilità ecclesiale e civile, e di sostenerne il cammino di fede. La F.U.C.I. offre un cammino per la formazione integrale della persona, attraverso percorsi di approfondimento culturale, teologico e spirituale nello stile della ricerca, del dialogo e del confronto con la cultura tutta.
  2. La F.U.C.I. partecipa come realtà studentesca alla missione della Chiesa nel mondo dell’Università, attraverso la modalità della mediazione culturale, intesa come sintesi vitale tra fede e cultura.
  3. La F.U.C.I., nella Chiesa particolare, sollecita e incoraggia l’impegno e la formazione culturale come vocazione di tutta la comunità ecclesiale.
  4. La F.U.C.I. condivide e promuove i valori della partecipazione democratica, del pluralismo e della solidarietà, al fine di educare gli studenti universitari all’esercizio della cittadinanza responsabile.
  5. La F.U.C.I non ha fini di lucro.
  1. La F.U.C.I. condivide con l’Azione Cattolica Italiana lo spirito e lo stile di presenza ecclesiale e per questo si riconosce nelle finalità contenute nel suo Statuto.
  2. Le relazioni tra la FUCI e l’Azione Cattolica sono regolate da specifici accordi, concernenti in particolare l’ inserimento di rappresentanti dell’Azione Cattolica Italiana negli organi della FUCI, come pure di rappresentanti della FUCI negli organi dell’ Azione Cattolica Italiana. Le modalità sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.
  3. La F.U.C.I., legata per ragioni storiche al MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale), ne condivide la missione nel mondo della cultura.
  4. La F.U.C.I., co-fondatrice di Pax Romana, aderisce ad essa e si riconosce nelle sue finalità.
  5. La F.U.C.I. aderisce alla Jeci-Miec (Jeunesse Etudiante Catholique Internationale – Mouvement Internationale des Etudiantes Catholiques) promuovendo il coordinamento internazionale delle associazioni e dei movimenti degli studenti cristiani.
  1. Possono aderire ai gruppi della F.U.C.I. tutti gli studenti universitari che dichiarano di accettare le finalità della Federazione secondo lo spirito del presente Statuto.
  2. Gli aderenti ai gruppi della F.U.C.I. hanno pari diritti, doveri e dignità, e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita del gruppo della F.U.C.I..
  3. Gli aderenti al gruppo della F.U.C.I. hanno diritto:
    a) di partecipare alle Assemblee del gruppo e di votare direttamente o per delega;
    b) di conoscere ed elaborare i programmi con i quali il gruppo della F.U.C.I. intende attuare gli scopi statutari della Federazione;
    c) di partecipare alle attività promosse dal gruppo della F.U.C.I.;
    d) di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
  4. Gli aderenti al gruppo della F.U.C.I. sono obbligati a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dall’Assemblea del gruppo.
  5. Gli aderenti ai gruppi della F.U.C.I., che ricoprano incarichi istituzionali a livello locale, regionale, nazionale nella Federazione, non possono assumere compiti direttivi nei partiti politici.
  6. Gli aderenti al gruppo della F.U.C.I. possono essere chiamati a contribuire alle spese del gruppo e della Federazione. La quota di gruppo a carico degli aderenti è deliberata dall’Assemblea e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
  7. Le prestazioni degli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute.
  8. Le attività degli aderenti ai gruppi della F.U.C.I. sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo all’interno della Federazione.
  9. Tutte le cariche della F.U.C.I. sono gratuite.
  10. Il numero dei gruppi della F.U.C.I. e degli aderenti ai gruppi della F.U.C.I. non è soggetto a limitazione.
  1. 1. Gli organi del gruppo della F.U.C.I. sono:
    a) l’Assemblea degli aderenti al gruppo;
    b) la Presidenza del gruppo.
  2. La Presidenza è composta almeno dalla Presidente, dal Presidente e dal Tesoriere eletti dall’Assemblea del gruppo della F.U.C.I..
    Modifica approvata nell’ Assemblea Federale del 2004.
  3. L’Assemblea del gruppo elegge i Presidenti di gruppo e li propone per la nomina da parte del Vescovo come Presidenti diocesani. Laddove nella diocesi vi siano più gruppi della F.U.C.I., i Presidenti dei gruppi eleggono la Presidente e il Presidente diocesani e li propongono per la nomina da parte del Vescovo.
  4. I Presidenti diocesani rappresentano il gruppo o i gruppi della F.U.C.I. negli organismi ecclesiali di partecipazione della Chiesa particolare.
  5. Ogni eventuale operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente del gruppo che ne abbia la rappresentanza legale.
  6. Ogni gruppo della F.U.C.I. aderisce alla Federazione versando una quota federale fissata annualmente dal Consiglio Centrale.
  1. Gli organi di coordinamento regionale sono:
    a) l’Assemblea Regionale;
    b) gli Incaricati Regionali.
  2. L’Assemblea Regionale è composta dai Presidenti dei gruppi aderenti alla F.U.C.I. e dai Presidenti diocesani della stessa Regione Ecclesiastica, da due Incaricati Regionali, da un membro designato dalla Presidenza Nazionale, il quale partecipa senza diritto di voto. Essa è disciplinata dal Regolamento Regionale, approvato dall’Assemblea Regionale a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e comunicato alla Presidenza Nazionale.
  3. L’Assemblea Regionale si costituisce laddove vi siano almeno due gruppi aderenti. Qualora non ne sia possibile la costituzione, il riconoscimento e il disconoscimento dei gruppi sono delegati al Consiglio Centrale della F.U.C.I..
  4. I compiti dell’Assemblea Regionale sono:
    a) promuovere le attività regionali dei gruppi della F.U.C.I.;
    b)eleggere l’Incaricata e l’Incaricato Regionali e proporne la nomina alla Conferenza Episcopale Regionale;
    c) promuovere la nascita di gruppi della F.U.C.I. in Regione;
    d) esprimersi su questioni inerenti alla vita dei gruppi e della Federazione.
  5. Le competenze degli Incaricati Regionali sono:
    a) coordinare le attività regionali;
    b) curare i rapporti con i gruppi della regione;c) convocare e presiedere l’Assemblea Regionale;
    c) convocare e presiedere l’Assemblea Regionale;
    d) rappresentare l’Assemblea Regionale nel Consiglio Centrale della F.U.C.I.;
    e) rappresentare l’Assemblea Regionale negli organismi ecclesiali di partecipazione della Regione.
  6. Tutte le operazioni finanziarie degli organi di coordinamento regionale saranno compiute attraverso i gruppi abilitati a tali operazioni.
  1. Nella richiesta di riconoscimento, che è comunicata all’Assemblea Regionale, il gruppo, che aspira aderire, dichiara di accettare senza riserve lo Statuto della F.U.C.I.. Il riconoscimento decorre dalla data di delibera dell’Assemblea Regionale, che deve prendere in esame le domande dei gruppi aspiranti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. Il riconoscimento è sottoposto alla ratifica del Consiglio Centrale della F.U.C.I. ed è comunicato al Vescovo.
  2. I gruppi aderenti cessano di appartenere alla F.U.C.I., senza onere per gli stessi:
    a) per volontà dell’Assemblea del gruppo;
    b) per comportamento contrastante con gli scopi statutari della F.U.C.I.;
    c) per mancato versamento della quota di adesione alla F.U.C.I. per due anni consecutivi.
  3. I disconoscimenti dei gruppi aderenti vengono ratificati dal Consiglio Centrale della F.U.C.I., su deliberazione dell’Assemblea Regionale, per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio. Il disconoscimento del gruppo della F.U.C.I. viene comunicato al Vescovo.
  1. Gli organi federativi della F.U.C.I. sono:
    a) l’Assemblea Federale;
    b) il Consiglio Centrale;
    c) la Presidenza Nazionale.
  1. L’Assemblea Federale è costituita da tutti i Presidenti dei gruppi aderenti alla F.U.C.I., dai Presidenti Diocesani e dai membri del Consiglio Centrale della F.U.C.I..
  2. L’Assemblea Federale è convocata dal Consiglio Centrale della F.U.C.I. ed è di regola presieduta dai Presidenti Nazionali della F.U.C.I.
  3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta l’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze della
    F.U.C.I..
  4. In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
  5. I Presidenti di gruppo possono delegare il proprio voto ad un aderente al proprio gruppo. I membri di diritto non possono ricevere deleghe di voto. In ogni caso, nessun componente dell’Assemblea Federale può esprimere più di un voto.
  6. I compiti dell’Assemblea Federale sono:
    a) approvare il proprio Regolamento;
    b) discutere sul lavoro svolto in Federazione l’anno precedente;
    c) approvare le mozioni di indirizzo riguardanti la vita federativa;
    d) eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio Centrale nel numero definito dalla convocazione dell’Assemblea Federale;
    e) deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
    f) deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata della Federazione;
    g) nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni, in caso di scioglimento, cessazione, estinzione della Federazione.
  7. I compiti dei rappresentanti dell’Assemblea Federale nel Consiglio Centrale sono:
    a) garantire l’esecuzione delle decisioni prese dall’Assemblea Federale;
    b) promuovere la riflessione relativamente alle attività federative.
  1. Il Consiglio Centrale della F.U.C.I. è composto dai membri della Presidenza Nazionale, dai rappresentanti dell’Assemblea Federale, dagli
    Incaricati Regionali.
  2. Il Consiglio Centrale è convocato dal Segretario del Consiglio Centrale, su mandato dei Presidenti Nazionali, che a turno lo presiedono.
  3. I compiti del Consiglio Centrale sono:
    a) eleggere il Segretario del Consiglio Centrale, tra i rappresentanti eletti dall’Assemblea Federale;
    b) eleggere tra gli aderenti ai gruppi della F.U.C.I. la Presidente e il Presidente Nazionali e proporne la nomina al Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana; eleggere gli altri membri della Presidenza Nazionale;
    c) fissare le norme per il funzionamento degli organi federativi della F.U.C.I.;
    d) curare l’esecuzione delle decisioni prese dall’Assemblea Federale;
    e) deliberare in ordine alle attività federative;
    f) accogliere o respingere le richieste di riconoscimento dei gruppi aspiranti e ratificare le richieste di disconoscimento dei gruppi aderenti, ai sensi dell’Art. 7 del presente Statuto;
    g) approvare il rendiconto gestionale preventivo e consuntivo;
    h) fissare l’ammontare della quota federativa o di altri contributi a carico dei gruppi aderenti della F.U.C.I.;
    i) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Centrale adottati dalla Presidenza Nazionale per motivi di urgenza e di necessità.
  1. I membri della Presidenza Nazionale sono eletti dal Consiglio Centrale della F.U.C.I..
  2. La Presidenza Nazionale è composta dai Presidenti Nazionali, dai Vicepresidenti Nazionali, dal Segretario Nazionale, dal Condirettore di “Ricerca – Nuova serie di Azione Fucina”, dal Tesoriere Nazionale.
  3. I compiti della Presidenza Nazionale sono:
    a) promuovere e coordinare la vita e le attività della Federazione;
    b) curare l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Centrale;
    c) rappresentare la Federazione di fronte alle istituzioni ecclesiali e civili;
    d) curare il compimento degli atti di straordinaria amministrazioneriguardanti la gestione della F.U.C.I..
  4. Uno dei Presidenti Nazionali, designato dal Consiglio Centrale:
    a) ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della F.U.C.I. nei confronti di terzi in giudizio;
    b) cura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione della F.U.C.I.;
    c) è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
    d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la F.U.C.I. davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e
    Amministrativa;
    e) assume o stipula contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
    f) è direttore del periodico “Ricerca – Nuova serie di Azione Fucina”.
  5. Il Segretario Nazionale è responsabile della custodia e conservazione dei verbali degli Organi Federali di cui al presente Statuto nonché della
    documentazione contabile della Federazione.
  6. Il Tesoriere Nazionale, che amministra e sovrintende diligentemente il patrimonio della F.U.C.I., ha delega all’emissione di mandati di pagamento per conto della F.U.C.I. e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
  1. La presenza e il ministero dell’Assistente Ecclesiastico manifestano
    l’ecclesialità della F.U.C.I. ai vari livelli.
  2. Il Vescovo nomina per ogni gruppo l’Assistente Ecclesiastico. Laddove nella diocesi vi siano più gruppi, il Vescovo nomina tra gli Assistenti dei gruppi l’Assistente Ecclesiastico diocesano.
  3. L’Assistente Ecclesiastico del gruppo della F.U.C.I.:
    a) accompagna il cammino spirituale dei membri del gruppo, valorizzandone la responsabilità laicale;
    b) sostiene le attività di approfondimento teologico e culturale del gruppo;
    c) partecipa alle Assemblee di gruppo senza diritto di voto;
    d) è membro della Presidenza senza diritto di voto.
  4. L’Assistente Ecclesiastico regionale:
    a) è nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale;
    b) collabora con gli Incaricati Regionali e sostiene le attività dei gruppi della Regione;
    c) è membro dell’Assemblea Regionale senza diritto di voto.
  5. L’Assistente Ecclesiastico Nazionale:
    a) è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana;
    b) accompagna e sostiene con la presenza e il consiglio la Presidenza Nazionale nel servizio di coordinamento e di promozione;
    c) cura in special modo i contatti con i Vescovi ed il coinvolgimento degli Assistenti, di gruppo, diocesani e regionali;
    d) è membro del Collegio degli Assistenti Centrali dell’Azione Cattolica Italiana;
    e) è membro della Presidenza Nazionale e del Consiglio Centrale della F.U.C.I. senza diritto di voto.
  6. Gli Assistenti Ecclesiastici partecipano all’Assemblea Federale senza diritto di voto.
  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura della Presidenza Nazionale, i rendiconti gestionali preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Centrale.
  2. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli aderenti della F.U.C.I. anche in forme indirette; è fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.
  1. La F.U.C.I. e i gruppi della F.U.C.I. traggono le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle quote e dai contributi dei gruppi aderenti; da contributi ricevuti da privati; da contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche; da contributi di organismi internazionali; da donazioni e lasciti testamentari; da rimborsi derivanti da convenzioni; da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, per realizzare le finalità di cui all’articolo 2 del presente Statuto; da rendite di beni mobili e immobili pervenuti a qualunque titolo.
  2. È fatto obbligo agli organi della F.U.C.I. di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del Patrimonio.
  1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da:
    a) il Presidente;
    b) due membri effettivi;
    c) due membri supplenti.
  2. E’ di diritto Presidente del Collegio dei Revisori dei conti chi ricopre la carica di Tesoriere della “Fondazione FUCI” (cfr. artt. 8 c.6 lett.b e 15 lett.d dello Statuto della Fondazione FUCI).
  3. Il Collegio dei Revisori dei conti, convocato dal Presidente, è validamente costituito se con il Presidente sono presenti due membri. I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi.
  4. Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte l’anno per laverifica dei conti.
  5. Il verbale delle riunioni è firmato da tutti gli intervenuti.
  1. La F.U.C.I. pubblica il periodico “Ricerca – Nuova serie di Azione Fucina” come strumento per l’approfondimento e la riflessione culturale e teologica della Federazione, per realizzare le finalità di cui all’articolo 2 del presente Statuto.
  1. Il numero legale degli organi della F.U.C.I. è costituito dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, salvo quanto disposto nell’articolo 9, comma 4 del presente Statuto.
  2. Le deliberazioni sono prese: a maggioranza dei presenti votanti nel caso in cui vi siano più proposte di voto; a maggioranza della metà più uno dei
    presenti votanti nel caso in cui vi siano solo due proposte di voto.
  3. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea Federale dal Consiglio Centrale o da almeno 30 membri dell’Assemblea Federale. Le deliberazioni, in questo caso, sono prese a maggioranza dei due terzi dei presenti votanti, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto.
  4. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e, quindi, la liquidazione della F.U.C.I. possono essere proposti dal Consiglio Centrale e approvati,
    con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto dell’Assemblea Federale, convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea Federale che nomina il liquidatore.
  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice di diritto canonico e alle vigenti disposizioni legislative in materia di associazioni.
  1. I gruppi aderenti alla F.U.C.I. possono, entro l’Assemblea Federale successiva all’approvazione dello Statuto della Federazione, fissare proprie norme
    associative rese conformi al presente Statuto, depositandole presso il notaio, facendone comunicazione al Consiglio Centrale della Federazione e ottemperando a tutte le disposizioni di legge, comprese quelle fiscali.